Segnalazione illeciti – Whistleblowing

1 PREMESSA

La segnalazione di illecito del dipendente pubblico (nota anche come whistleblowing) è stata introdotta dalla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha previsto un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala “condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”.

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere sempre gestita per la salvaguardia dell’interesse all’integrità della Pubblica Amministrazione. In altre parole, solo dalla combinazione tra questi due requisiti: condotta illecita e integrità della pubblica amministrazione, emerge l’interesse del legislatore alla tutela del whistleblower.

Con la Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stato ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina whistleblowing che ha incluso anche i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

Il recente Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha recepito la Direttiva Europea emanata al fine di garantire ai segnalanti una sempre maggiore tutela e protezione da ritorsioni e favorire l’emersione degli illeciti, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dello strumento del whistleblowing sia nel settore pubblico che nel settore privato.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
  • Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
  • Decreto legislativo n. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

3 FINALITA’ DELLA PROCEDURA

La presente procedura si prefigge lo scopo di disciplinare il sistema delle segnalazioni di condotte illecite e di fornire indicazioni per la presentazione delle segnalazioni stesse per violazioni di specifiche normative nazionali e dell’Unione Europea – ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 24/2023 – e sulla loro corretta gestione.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “IRCR Macerata” in qualità di:

  • dipendenti a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e/o part-time;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Azienda;
  • collaboratori che forniscono beni e servizi o che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Azienda;
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Azienda;
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’Azienda;
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Azienda.

I soggetti legittimati possono effettuare segnalazioni di cui vengano a conoscenza:

  • quando il rapporto giuridico è in corso;
  • durante il periodo di prova;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

5 CONTENUTI OGGETTO DI SEGNALAZIONI, DIVULGAZIONE, DENUNCIA

Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, gli atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’azienda IRCR Macerata e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

6 CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso il canale interno, il canale esterno (gestito da ANAC), le divulgazioni pubbliche, la denuncia all’Autorità giurisdizionale (giudiziaria o contabile).

7 SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni interne devono essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) coadiuvato nella gestione, dall’ufficio Affari Generali / Segreteria dell’azienda il cui soggetto preposto è specificamente nominato in atto interno:

  • utilizzando l’apposito canale di segnalazione interna tramite piattaforma che consente l’inoltro e la gestione di segnalazioni anche in maniera del tutto anonima e che ne consente l’archiviazione.

La piattaforma è accessibile al link https://ircrmc.whistleblowing.it/

 

  • in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto, contattando la Segreteria dell’APSP IRCR Macerata al numero 07331972447 e chiedendo un appuntamento con l’RPCT.

In tal caso saranno concordati i tempi, i luoghi e le modalità.

Al termine dell’incontro sarà sottoscritto il verbale della segnalazione, che viene custodito dal RPCT in modalità riservata e con l’applicazione di idonee misure di sicurezza;

In caso di conflitto di interessi anche solo potenziale, in relazione al segnalante, al segnalato o, comunque, al contenuto della segnalazione, il RPCT è tenuto ad astenersi.

In tali casi o nei casi di mancanza, assenza o impedimento del RPCT la segnalazione sarà gestita dall’Ufficio Affari Generali / Segreteria dell’azienda. Il segnalante, in tali casi, potrà anche ricorrere alle altre forme di segnalazione, secondo quanto previsto dal decreto.

Tramite la segnalazione orale, la tutela della identità personale del segnalante può risultare in concreto più debole a causa della sua stessa natura, che impone la presenza fisica del segnalante presso i locali dell’Azienda. La segnalazione scritta è suggerita in via prioritaria.


8 TERMINI PROCEDURALI

Per la segnalazione inoltrata tramite la piattaforma al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l’esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l’esito definitivo delle stesse.

9 MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Costituiscono misure di protezione:

  • la tutela della riservatezza: vi è divieto di rivelare l’identità del segnalante, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l’eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità;
  • la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e al diritto di accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 33/2013;
  • il divieto suddetto si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • l’identità del segnalante è tutelata anche nel procedimento penale, contabile e disciplinare fino al termine indicato nel D.Lgs. n. 24/2023;
  • è tutelata anche l’identità del facilitatore, del segnalato (c.d. persona coinvolta) e della/e persona/e menzionata/e nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

10 SEGNALAZIONE ESTERNA

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Le modalità di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell’ANAC: anticorruzione.it/-/whistleblowing.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

11 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

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